Back to top
Associazione Comunicazione Pubblica
Chi siamo
Contattaci
Lunedì della 9:30 alle 15:30
dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 14:30.
Via Marsala 8 - 20121 Milano
info@compubblica.it
02 67100712
345 6565748
Comunicazione Pubblica

Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale

Investire in comunicazione per accrescere la trasparenza

In periodo di bilancio per la PA si ripropone, come ogni anno dal 2010 a oggi, il problema delle spese dedicate alla comunicazione. Noi, come Associazione, abbiamo sempre insistito sul fatto che si tratta di investimenti e non di costi, se finalizzati a garantire maggiore trasparenza dell'attività amministrativa. E su questi aspetti la Corte dei Conti è d'accordo.

Fin dal febbraio 2011 la Corte dei Conti (sezione Liguria) si è pronunciata con la deliberazione n. 7/2011 chiarendo che il dl 78/2010 “non contiene una disposizione relativa all'abrogazione implicita di norme (riferendosi, nello specifico, alla L. 150/2000)… il Parlamento (…) non ha voluto innovare ulteriormente il complesso assetto ordinamentale”.
D'altra parte, il contenimento della spesa non è una novità del 2010, anche se salta all'occhio la percentuale, l'80%. Fino ad allora era del 40%.
Il 6 giugno 2011, però, l'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio precisò la risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla richiesta di parere da parte del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria: “Il Ministero (…) ha precisato che le disposizioni di risparmio previste dall'articolo 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010 devono essere necessariamente coniugate con le disposizioni di carattere speciale contenute nella L. 150/2000”.
Evidenziando quindi gli ambiti dei vincoli di spesa. “Le spese relative a dette attività (di carattere ‘comunicativo-istituzionale') non sono soggette ai limiti di spesa”.
Anche se chiarisce che “tutte quelle attività non rientranti in tale comma devono invece considerarsi di tipo comunicativo-pubblicitario (…) soggette alle riduzioni di spesa”.
Questo ha aperto un susseguirsi di interpretazioni e di pronunciamenti/delibere di diverse sezioni della Corte dei Conti. Dopo una serie di interventi da parte delle sezioni regionali della Corte, nel 2011 in Sezioni riunite si è pronunciata con la Delibera 50/2011, ingiustamente considerata come documento che smentisce l'interpretazione a maglie larghe.
La delibera infatti dice che si possono non computare “in materia di riduzioni della spesa per relazioni pubbliche e pubblicità, (le spese) riconducibili alle finalità istituzionali previste dalla Legge n. 150 del 2000”.
Poi, la Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, dopo aver precisato che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, le diverse disposizioni di cui all'art. 6 in oggetto "non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali...”, ha quindi chiarito che le stesse non impongono alle autonomie locali l'adozione dei tagli puntuali alle singole voci di spesa considerate, bensì costituiscono il riferimento per la determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione di spesa richiesta, che ciascun ente può discrezionalmente rimodulare tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ciò sta a significare che, nell'esercizio della propria autonomia di spesa, gli Enti conservano la facoltà anche di mantenere inalterato e persino di incrementare, ad esempio, il livello della spesa destinata a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sebbene a scapito degli interventi di spesa riferiti alle altre voci contemplate nell'art. 6, del Decreto Legge n. 78 del 2010.
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti della Liguria con una deliberazione del 30 dicembre 2013 “ha considerato legittimo che lo stanziamento in bilancio, riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell'ente, ritenendo che i comuni possano operare compensazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste dall'art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 2010”.
E sempre la sezione Liguria della Corte dei Conti, con la deliberazione 54/2015, precisa che “vanno escluse (dai tagli previsti dal D.L. 78/2010) quelle (spese) coperte mediante finanziamenti e contributi specificamente trasferiti o, comunque, risorse provenienti (anche per sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (ex multis cfr.: Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 233/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 398/2012; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 40/2011)”.

Quindi, per fare un esempio concreto, se ottengo dei finanziamenti per un progetto per esempio finanziato dalla Regione, le spese riservate alla comunicazione non andranno computate nei limiti del D.L. 78/2010.

 Claudio Trementozzi