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Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale

Telemarketing: il "no" va registrato immediatamente

Se l'utente dice "no" alla telefonata commerciale indesiderata, il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. L'opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne di promozioni future.

Il principio è stato affermato dal Garante privacy che, al termine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia spa nei confronti di un numero rilevante di utenti.

Le gravi irregolarità sono emerse nel corso degli accertamenti effettuati dall'Autorità a seguito di diverse segnalazioni ed hanno evidenziato: la ricezione di telefonate senza consenso; il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate; l'impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici per diverse finalità nell'ambito del sito o dell'app, la presenza di informative carenti o inesatte.

Il Garante ha quindi ordinato a Edison di facilitare l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e fornire riscontro, senza ritardo, alle istanze, comprese quelle relative al diritto di opposizione.

Diritto che - ha specificato l'Autorità - può essere esercitato "in qualsiasi momento" e la volontà dell'utente deve essere correttamente registrata.

Alla società infine è stato vietato il trattamento dei dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico e le è stato ingiunto di fornire agli utenti un’informativa corretta, nella quale siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte.

Fonte:  www.garanteprivacy.it