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Laurea per gli Uffici stampa pubblici del Trentino

Gli Enti locali, per le assunzioni negli uffici stampa, possono chiedere ai candidati giornalisti il possesso di una laurea. Il Tar del Trentino Alto Adige ha respinto il 26 gennaio il ricorso del Sindacato regionale e del giornalista Claudio Visani contro il Consiglio provinciale di Trento, condannandoli in solido al pagamento delle spese di giudizio per 5.000 Euro. E' la sentenza 20/2011 di cui ha parlato (su www.senzabavaglio.info) Giorgia Cardini (Cdr de "l'Adige" e laureata in Giurisprudenza). 

Ecco la motivazione della sentenza:

1) "Difetto di legittimazione del Sindacato dei giornalisti trentini. Invero, la contestazione dei requisiti fissati (la laurea, ndr)  dal bando di concorso non risponde all'interesse della generalità della categoria, poiché tali requisiti non sono escludenti per l'intera categoria, ma solo per coloro che ne sono privi. Tali requisiti, infatti, potrebbero essere posseduti da un certo numero di iscritti al Sindacato i quali, perciò, avrebbero interesse alla loro conservazione e non alla loro caducazione" (e infatti gli altri 4 concorrenti tali requisiti li possedevano, ndr)

2) "L'impugnativa proposta dal Visani, che è stato escluso per il mancato possesso di tale requisito (la laurea, ndr) ma non degli altri requisiti, alla contestazione dei quali non ha, quindi, alcun interesse, è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Infatti egli, dopo l'esclusione, è stato ammesso con riserva al procedimento selettivo e si è classificato al quinto posto, in posizione non utile per l'assunzione".

3) "Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato poiché le controverse previsioni del bando che prescrivono la laurea, nonché gli altri requisiti, ulteriori rispetto alla semplice qualifica professionale di giornalista, ma previsti dall'art. 11 del regolamento organico del Consiglio provinciale, sono coerenti col principio di buon andamento, in quanto elevano il livello di professionalità richiesto normalmente ad un giornalista.

Tali previsioni, inoltre, non sono affatto illogiche in quanto al giornalista assunto dal Consiglio provinciale sono attribuiti, dall'art. 11 del citato regolamento organico, delicati compiti di "cura e responsabilità delle pubblicazioni, delle comunicazioni e dei rapporti in genere con la stampa" riconducibili alla qualifica di caporedattore. Il curriculum richiesto non appare, poi, in sé irrazionale o discriminatorio:

a) relativamente al requisito della laurea quadriennale, in quanto il possesso di un titolo di studio di livello universitario rivela comunque una maggiore qualificazione culturale;

b) relativamente al requisito costituito dal pregresso rapporto di lavoro subordinato, per otto anni come vice-caposervizio, poiché garantisce effettività e continuità di tale esperienza lavorativa".


da www.francoabruzzo.it