Dal 1° gennaio 2018 per risolvere un problema con il proprio fornitore di energia elettrica o gas, che non sia già stato risolto con il reclamo all'operatore e con la successiva conciliazione, si avrà a disposizione un'ulteriore possibilità: su richiesta del cliente sarà l'Autorità a decidere la controversia.
In questa prima fase, questo livello sarà accessibile solo nei casi in cui l'operatore non abbia partecipato alla conciliazione, non rispettando l'obbligo previsto. Il servizio verrà poi gradualmente esteso ad altre possibili casistiche, in base ai risultati iniziali.
Delineata così la struttura del nuovo sistema di tutele per i consumatori.
Oggi, dunque, il sistema di tutele è strutturato su tre livelli: al primo il reclamo che va fatto al proprio forntore; se non si ottiene risposta o non è soddisfacente, ci si rivolge al secondo livello ed è la conciliazione, condizione obbligatoria per l'eventuale successivo ricorso al giudice. Per i casi che non trovano soluzione con la conciliazione, dal 1° gennaio 2018, sarà operativo on line il terzo livello (alternativo al ricorso al giudice fermo restando il diritto alla tutela giudiziaria), in cui l'Autorità è chiamata a decidere sui casi non risolti. La richiesta di accesso al terzo livello andrà presentata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Le regole finora approvate si riferiscono ai soli clienti di energia elettrica e del gas, domestici e non, inclusi i prosumer (coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica).
www.autorita.energia.it: Delibera 639/2017/E/com
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