Adottato il provvedimento che va verso l'effettiva entrata in funzione della nuova Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita presso il Ministero dell'Interno, che sostituirà le anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero, tenute dagli 8.048 (dati Istat) Comuni italiani.
L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente-ANPR, costituita dall'indice Nazionale delle Anagrafi (ANI) e dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) sarà l'unica base di dati per tutto il territorio e verrà aggiornata in tempo reale.
Nelle modalità di attuazione dell'ANPR:
- garanzie e misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali;
- modalità relative ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle P.A. per le proprie finalità istituzionali;
- criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendono acquisite dalle P.A. senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
- erogazione di servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.
DPCM n. 109 del 23 agosto 2013
DPCM n. 194 del 10 novembre 2014
                    L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente-ANPR, costituita dall'indice Nazionale delle Anagrafi (ANI) e dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) sarà l'unica base di dati per tutto il territorio e verrà aggiornata in tempo reale.
Nelle modalità di attuazione dell'ANPR:
- garanzie e misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali;
- modalità relative ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle P.A. per le proprie finalità istituzionali;
- criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendono acquisite dalle P.A. senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
- erogazione di servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati.
DPCM n. 109 del 23 agosto 2013
DPCM n. 194 del 10 novembre 2014
 
                                 
        
         
                                         
                                         
                                        