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Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale

Nello specifico della Sanità, per il trattamento dei dati sensibili da qualche giorno il Garante per la privacy ha adottato un provvedimento generale per favorire un'interpretazione uniforme della nuova disciplina – GDPR, ancora in fase transitoria - e supportare così gli operatori del settore con informazioni utili alla sua corretta attuazione.

I principali chiarimenti forniti a cittadini, medici, Aziende sanitarie e soggetti privati sulle novità riguardano le richieste di consenso.

E' richiesto il consenso, o una differente base giuridica, quando tali trattamenti non sono strettamente necessari per le finalità di cura, anche quando sono effettuati da professionisti della sanità. Ne sono un esempio i trattamenti di dati sulla salute connessi all'uso di "app" mediche (ad eccezione di quelle per la telemedicina), quelli effettuati per la fidelizzazione della clientela (come quelli praticati da alcune farmacie o parafarmacie), oppure per finalità promozionali, commerciali o elettorali.

I medici potranno trattare i dati dei pazienti, per finalità di cura, senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull'uso dei dati. Il medico libero professionista non è tenuto a nominare il Responsabile della protezione dati.  Tutti gli operatori del settore dovranno tenere un registro dei trattamenti dei dati. 

Sulla base dell'attuale normativa che regola il settore, l'Autorità insiste altresì sulla necessità di acquisire il consenso anche per il trattamento dei dati relativi al Fascicolo Sanitario Elettronico, o per la consultazione dei referti on line.

Qui sotto la rappresentazione grafica con i chiarimenti del Garante Privacy sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario.

Fonte: Garante Privacy




Dati sensibili sulla salute