Le nuove modifiche del Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD prevedono ulteriori disposizioni: per la trasparenza, per l'accesso agli atti, a dati, documenti e procedimenti, che hanno generato interrogativi e richieste di spiegazioni.
Abbiamo qui di seguito sintetizzato (da un articolo di Eugenio Prosperetti), quali le problematiche nei rapporti "digitali" tra cittadino e Pubblica Amministrazione e quali le tipologie di diritti costituiscono dei veri e propri "fondamentali" delle recenti riforme.
Nella sintesi dell'articolo sono tratteggiati per punti quattro importanti gruppi di diritti del cittadino digitale, anche nelle sue emanazioni professionali e imprenditoriali nei confronti della P.A. e degli altri cittadini.
1) Diritto alla trasparenza digitale dell'azione amministrativa
Oltre alle leggi esistenti e alle norme del Freedom Of Information Act il CAD, prevede che le P.A. debbano rendere possibile l'accesso a dati, documenti e procedimenti e, in particolare, che dati e documenti di proprietà delle P.A. siano resi disponibili in formato aperto salvo che vi siano ragioni che giustificano un rilascio sotto licenza. […]
I dati di una Pubblica Amministrazione, pur rimanendo nella sua titolarità, devono essere resi disponibili alle altre Pubbliche Amministrazioni e privati per il riutilizzo (fatti salvi i limiti alla conoscibilità da Leggi e Regolamenti) predisponendo i servizi informatici necessari. […]
Le norme dei FOIA, invece, obbligano l'Amministrazione a produrre qualsiasi documento non sia escluso dalla medesima norma su istanza del cittadino anche se non è direttamente interessato da un procedimento che riguarda quel documento. […]
Questo gruppo di diritti dovrebbe tendere a convergere in un sistema in cui ogni documento amministrativo ha un identificativo univoco, che consente al cittadino di accedervi in autonomia senza richieste di sorta.
2) Diritto al domicilio e all'identità digitale "pubblici"
Tra i provvedimenti più controversi delle ultime riforme CAD vi sono domicilio e identità digitale.
L'identità digitale è una credenziale unica, disponibile in tre diversi livelli di sicurezza, per accedere, identificandosi e autenticandosi, a tutti i servizi della P.A. italiana, dei privati che vorranno adottare il sistema e, in prospettiva, delle PA dell'Unione Europea. Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata che potrà (e dovrà) essere dichiarato alla P.A. e che la P.A. dovrà utilizzare per tutte le comunicazioni e notifiche al cittadino. […]
Una Amministrazione che "pensa" e "lavora" in digitale deve poter raggiungere gli amministrati su indirizzi elettronici e identificare gli stessi in maniera altrettanto elettronica e questi compiti devono essere svolti da sistemi gestiti sotto l'egida dello Stato: non possono cioè essere delegati a soluzioni proprietarie di privati. […]
Inoltre, l'identità di matrice pubblica, mette al riparo da una privatizzazione dei servizi più importanti, dall'affidare la tutela dei nostri dati identificativi, in materia sanitaria o previdenziale o giudiziaria, a soggetti del tutto privati che gestiscono l'identità in maniera deregolata.
Per questi motivi identità digitale e domicilio digitale "pubblici" sono due importantissimi pilastri delle riforme.
3) Istanze e dichiarazioni per via informativa/telematica
Il contraltare del diritto "a ricevere" comunicazioni al domicilio digitale (assolutamente indispensabile e anche da perfezionare e rafforzare ulteriormente nda) è il diritto "a inviare" qualsiasi tipo di istanza alle P.A. per via telematica.
Il diritto è sancito dall'art. 65 del CAD che ne prevede varie forme, l'inserimento in un sistema in cui ci si identifica tramite SPID, l'invio tramite PEC rilasciata previa identificazione e, da ultimo, l'invio per e-mail ordinaria accompagnata da copia documento.
Quest'ultima forma, nonostante le revisioni CAD, rimane indisturbata e questo non è logico vista la portata e tipologia delle riforme. Di fatto viene equiparata una mail ordinaria e copia di qualsiasi tipo di un documento di identità a una PEC e a una identificazione SPID.
Questo ultimo sistema è certamente molto utile dal punto di vista pratico per il cittadino che non si è ancora dotato di SPID e PEC ma, proprio per questo, il cittadino potrebbe ritenere di poter fare a meno di SPID e PEC, così vanificando importanti pilastri della riforma.
4) Pagamenti digitali
[…] Le norme del CAD sono molto chiare al riguardo.
L'art. 5 stabilisce che le P.A. (soggetti per i quali è obbligatorio il CAD) sono tenuti ad accettare "a qualsiasi titolo" pagamenti elettronici tramite una apposita piattaforma (PagoPA), ivi inclusi i micro pagamenti e i sistemi di pagamento mediante credito telefonico.
Dunque è lecito pretendere di pagare per via elettronica. La norma tuttavia non obbliga tutte le P.A. ad accettare tutti i sistemi di pagamento elettronico […].
Sono infatti sufficienti quelli resi possibili attraverso la suddetta piattaforma e questo probabilmente ne costituisce il limite.
Si potrebbe tuttavia discutere se è comunque obbligatorio per le P.A. accettare le varie tipologie possibili di pagamento elettronico, ancorché non la totalità dei provider di pagamento esistenti: altro è pagare con carta di credito, altro invece è voler effettuare un micropagamento con credito telefonico.
[…] da notare, però, che in caso di errore nell'impostazione del pagamento elettronico, spesso, si creano situazioni anomale per il recupero del pagamento, poiché le procedure di interazione con le tesorerie (o con l'Agenzia delle Entrate in caso il pagamento abbia natura fiscale) non sono ancora adeguate alla possibilità che il pagamento avvenga in elettronico.
Fonte: www.agendadigitale.eu, articolo di Eugenio Prosperetti