A seguito del Decreto del 7 marzo 2014 (G.U. n.87 del 14/04/2014) vi è stata l'individuazione degli uffici definitivamente soppressi e di quelli che, in seguito alle richieste formulate dai Comuni, potranno essere mantenuti ma a totale carico di questi ultimi sia per le spese di funzionamento sia di erogazione del servizio.
Gli Enti locali che intendono revocare la richiesta di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace dovranno presentare una dichiarazione formale che attesti la volontà di recedere dall'istanza, mentre i Comuni che non hanno revocato la domanda, devono assicurare materialmente gli impegni dichiarati nella richiesta di mantenimento.
Informazioni sulle procedure:
www.gazzettaamministrativa.it
Soppressione nei Comuni degli Uffici del Giudice di Pace
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