La P.A. deve indicare, nei bandi e avvisi di concorso, i criteri di valutazione se vuole allargare la possibilità di scelta per lauree diverse da quelle indicate. I principi sanciti dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 16 gennaio 2015.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 16 gennaio 2015 ha evidenziato come, nella problematica dell'equipollenza “ex lege” o in sede amministrativa dei titoli universitari, si contrappongono da una parte il principio del valore legale dei titoli di studio, in base al quale spetta allo Stato stabilire la valenza delle diverse lauree e, dall'altra, il principio di autonomia delle singole amministrazioni, alle quali è evidentemente consentito determinare le professionalità di cui ha bisogno la struttura, identificandole con il titolo di studio necessario.
Qualora l'Amministrazione limiti la partecipazione a un procedimento di assunzione a chi sia in possesso di una determinata laurea, la sua volontà è chiara e determinata per cui non può esserle imposta l'acquisizione di professionalità diverse sulla base di una valutazione di equipollenza che essa ha escluso.
L'applicazione del principio di equipollenza è consentito solo se imposto dalla legge (cfr in particolare l'art. 9, sesto comma, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordini didattici universitari", e relative norme d'attuazione).
Qualora, quindi, l'Amministrazione indichi nel bando di voler acquisire personale con la professionalità definita da una determinata laurea o da quelle equipollenti, espressamente richiamate, si pone il problema dell'interpretazione della sua volontà.
In tale caso occorre stabilire se con tale espressione l'Amministrazione abbia inteso richiamare, puramente e semplicemente, il sistema delle equipollenze quale definito dalla Legge n. 341, ovvero abbia inteso ampliare la scelta a ulteriori professionalità, equivocamente definite con l'aggettivo "equipollente" che, come si è visto, nel sistema normativo ha un significato ben definito.
Nel caso specifico dice il Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha inteso richiamare puramente e semplicemente il sistema normativo, senza attribuirsi alcuna facoltà discrezionale di valutazione della corrispondenza di lauree diverse da quelle espressamente indicate, insieme a quelle dichiarate equipollenti dallo Stato, con le proprie necessità organizzative.
Precisa il Collegio, le scelte dell'Amministrazione non potrebbero che risulterebbe opinabili o arbitrarie: “se, infatti, l'Amministrazione avesse voluto aprire la partecipazione al concorso a candidati in possesso di lauree non prima identificate, valutando in seguito la loro rispondenza alle proprie necessità, avrebbe dovuto predisporre una griglia di valutazione della conformità dei titoli diversi da quelli espressamente indicati con le sue esigenze. In caso contrario, l'ammissione dei candidati al concorso sarebbe determinata da valutazioni compiute in maniera non anonima ma in modo specifico concernenti la domanda di un singolo candidato, di cui l'Amministrazione conosce il nominativo.
In conclusione, laddove un'Amministrazione con il bando di concorso per l'accesso all'impiego limiti la partecipazione a quanti siano in possesso di una determinata laurea, al procedimento possono partecipare solo quanti siano in possesso della medesima o di lauree dichiarate equipollenti a norma di legge.
Qualora l'Amministrazione apra la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di talune lauree, ammettendo in modo specifico anche i candidati in possesso di lauree equipollenti, occorre interpretare la sua volontà per accertare se si è voluto semplicemente richiamare il dettato legislativo o si è inteso anche allargare la possibilità di scelta a lauree diverse da quelle indicate.
Nel caso, conclude il Consiglio di Stato, l'Amministrazione deve esplicitare i criteri in base ai quali condurrà la relativa valutazione. In mancanza di tali criteri questa volontà deve essere ricostruita come semplice richiamo della normativa statale di riferimento.
da "Il quotidiano delle P.A." del 21/01/2015
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