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Il popup per i cookie e il legittimo interesse

Su molti siti nazionali da qualche tempo è ricomparso il popup, un selettore per acconsentire o negare l'uso dei cookie, come stabilito dal Garante privacy. Una spiegazione a ciò la fornisce un articolo di Luigi Garofalo (da Key4biz, 6/10/2020) nel quale si legge: "Un selettore può significare consenso ma potrebbe anche significare opposizione (che è un istituto giuridico differente)".

E poiché esiste una differenza tra cookie non soggetti a consenso e quelli per cui è necessario il permesso dell'utente prosegue l'articolo precisando che "I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano sul dispositivo dell'utente per memorizzare alcune informazioni sull'esperienza di navigazione, con l'obiettivo di offrire in seguito pubblicità personalizzata".

Ma, come mai per il consenso ai cookie si sono ripresentati i popup? Dice Garofalo "perché è stato aggiunto il widget ad hoc (ndr. componente grafico di una interfaccia utente di un programma che ha lo scopo di facilitare all'utente l'interazione con il programma stesso. Deriva dalla contrazione dei termini "window" e "gadget". In italiano detto congegno (o elemento) grafico, può essere una vera e propria miniapplicazione - cfr. wikipedia) in alcuni Content Management System".

I cookie, si diceva, possono essere non soggetti a consenso o soggetti a consenso. L'esempio arriva da  quanto viene riportato dal sito corriere.it. “Se si dà il consenso ai tutti i cookie per il sito del corriere.it i dati andranno a oltre 200 partner”. E i dati a cui si fa riferimento sono scritti nel popup  sul sito del Corriere della Sera: "In questo sito noi e i nostri partner facciamo uso di tecnologie quali i cookie per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità basata sui tuoi gusti e preferenze, misurarne la performance e per analizzare le informazioni sulle nostre audience. Con il tuo consenso noi e i nostri partner potremo fare uso di tracciamenti precisi dei tuoi dispositivi e della rilevazione della posizione geografica per affinare i servizi e i contenuti, anche pubblicitari, che ti offriamo. Se invece vuoi negare il consenso a uno o più trattamenti o a uno o più partner, puoi modificare le tue preferenze facendo click sul pulsante “Preferenze”. La tua scelta si applica limitatamente a questo sito. Ti informiamo che alcuni trattamenti di dati personali possono non richiedere il tuo consenso perché condotti sulla base di un legittimo interesse del titolare, tuttavia tu puoi opporti alla loro esecuzione agendo sulle tue preferenze. Se vuoi saperne di più, leggi la nostra informativa sui cookie".

Il legittimo interesse è una base giuridica del trattamento di dati personali, alternativa al consenso e ad altre condizioni di liceità. Ma mentre una volta doveva essere riconosciuto formalmente dall'Autorità Garante, dal GDPR in poi il legittimo interesse lo può gestire e amministrare il titolare del trattamento dei dati personali. Da rilevare, però, si legge nell'articolo che “il legittimo interesse è di regola opponibile: l'interessato deve essere perciò messo in condizione di opporsi (opting out) in ogni momento (ex art. 21.1 del GDPR). Inoltre, il legittimo interesse non è una sufficiente base giuridica se si trattano dati sensibili […]. Per trattare questi tipi di dati, servono altre condizioni di liceità, come il consenso esplicito dell'interessato”.

Invece, conclude Garofalo "Quello che non si può certamente fare per i cookie soggetti a consenso è basare l'on line tracking e la connessa profilazione comportamentale degli utenti sul legittimo interesse: infatti, per svolgere questo tipo di tracciamento e profilazione serve il consenso dell'utente interessato, perché si applica la disciplina speciale ePrivacy e anche il GDPR. Da qui il popup dei cookie.
Se qualcuno basa sul legittimo interesse un analytics con dati disaggregati per fini di profilazione, fa il furbo".