(Agi) Un sito Internet dalle caratteristiche di un quotidiano online non ha obbligo di registrazione in Tribunale e pertanto non può essere sottoposto a sequestro come previsto dalla Legge 8 febbraio 1948 numero 47 che, in base all'articolo 16, punisce questo tipo di pubblicazione online qualificandola ‘stampa clandestina'. Il non obbligo è contemplato dal Dlgs 70 del 2003 ed è stato ribadito dal Giudice preliminare di Como Nicoletta Cremona disponendo l'immediato dissequestro del portale Nadirpress.net sottoposto al provvedimento su disposizione del Procuratore capo Alessandro Maria Lodolini, "per aver intrapreso la pubblicazione di un giornale quotidiano (da considerarsi prodotto editoriale) senza eseguire la registrazione prescritta dall'articolo 5 della Legge 8 febbraio?".
La Legge 62 del 7 marzo 2001 equipara un sito internet che fornisce informazione quotidiana a una pubblicazione cartacea con tutti gli obblighi connessi. Nel disporre il sequestro, però, non si era tenuto conto del decreto legislativo n. 70/2003 che, all'articolo 7 (comma 3), afferma: "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62″.
"Non avendo mai chiesto, e non avendo alcuna intenzione, di accedere alle provvidenze in questione - ha sostenuto la difesa - Nadirpress non ha alcun obbligo di registrazione in Tribunale" e pertanto il sequestro non avrebbe dovuto essere eseguito e non aveva motivo d'esistere. Si tratta del primo pronunciamento di dissequestro in Italia che tiene conto della Legge 2003 creando quindi un precedente in giurisprudenza.
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