Recentemente la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - ha espresso un parere in risposta al quesito di un Comune sulla possibilità di avvalersi di volontariato prestato da soggetti a titolo individuale e sull'eventualità di dotare gli stessi di una copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile.
Preliminarmente la Corte dei Conti precisa che bisogna evitare l'instaurazione surrettizia di forme di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione non disciplinate dalla Legge (266/1991), anche a titolo precario, interinale e occasionale, il cui accesso è presidiato dalla previsione generale del concorso pubblico, come stabilito dall'art. 97 della Costituzione.
Inoltre, di norma, il rapporto di lavoro subordinato riveste un carattere necessariamente oneroso, anche come stabilito dalla Carta Costituzionale all'art. 36. Eccezionalmente possono esistere rapporti di lavoro privi del carattere oneroso, ma solo se previsti espressamente dalla Legge.
La Corte dei Conti lombarda ha però sottolineato che è consentito all'Ente locale di avvalersi di lavoro prestato gratuitamente in regime di volontariato solo nei limiti descritti, cioè previa stipula di una Convenzione fra Ente pubblico e organizzazione di volontariato e facendosi carico delle coperture assicurative a favore dei volontari, previste espressamente dalla norma a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione.
Parere Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 11 maggio 2015, n. 192.
Attività gratuite di volontariato nelle P.A.: il parere della Corte dei Conti
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