Anche gli incarichi esterni devono essere confermati da contratto di lavoro a tempo determinato e subordinato. Questo è quel che “Compubblica” sostiene da sempre, forte della conoscenza del Tuel e del CCNL dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni che i nostri esperti possiedono, quando sollecita le Amministrazioni per una applicazione corretta delle norme nella redazione dei bandi che (riferiti ad incarichi per attività di comunicazione) non rispettano le legge.
Questa convinzione è sostenuta dalla Corte dei Conti che, recentemente, ha condannato per colpa grave Sindaco e Giunta di una cittadina pugliese per avere violato la normativa in materia di conferimento di incarichi esterni.
Il principio ribadito dalla Corte Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia con la sentenza del 10 febbraio 2015, n. 68 dichiara che "L'assunzione di collaboratori da assegnare agli uffici di staff degli organi politici degli Enti Locali deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato". 
L'esposto che ha avviato la vicenda segnalava che l'Amministrazione pubblica soggetto del caso aveva assunto dei collaboratori esterni al già esistente Ufficio di Staff del Sindaco violando le disposizioni contenute nel Tuel e causando, altresì, un danno erariale allo stesso Comune.
L'assunzione è apparsa eseguita in aperto contrasto con le norme in tema di conferimento di incarichi esterni, le quali prevedono che l'assunzione dei collaboratori da assegnare agli uffici di staff degli organi politici degli Enti Locali debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, essendo impossibile affidare, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, nell'ambito di tale normativa incarichi di collaborazione continuativa e coordinata.
Sulla scorta di tale condotta la Corte dei Conti ha condannato per danno erariale sia il Sindaco che la Giunta Comunale, ravvisando anche gli estremi della colpa grave, poiché così facendo è stato “dribblato” il canone della legalità al cui rispetto sono sempre tenuti i pubblici amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni.
                    
                E' danno erariale il conferimento di incarichi esterni
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