Back to top
Associazione Comunicazione Pubblica
Chi siamo
Contattaci
Lunedì della 9:30 alle 15:30
dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 14:30.
Via Marsala 8 - 20121 Milano
info@compubblica.it
02 67100712
345 6565748
Comunicazione Pubblica

Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale

Consapevolezza per la didattica on line. Istruzioni del Garante per la privacy

Per la gestione sicura della didattica a distanza sono state ideate dal Garante per la privacy una serie di opportune indicazioni messe a disposizione di Università, Scuole, famiglie, studenti.

In una lettera inviata al ministro dell'Istruzione, al ministro dell'Università e della Ricerca, al ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia il garante ha scritto che il digitale e le sue potenzialità "non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento". E ha aggiunto che vi è necessità di considerare che ad utilizzare le piattaforme in prima esperienze, se non per la prima volta, è deve essere "evidente come anche quest'attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale".

Evidenzia il garante che:

. richiedere il consenso al trattamento dei dati non è necessario, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

. Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti utili per realizzare la didattica on line, le Istituzioni scolastiche e universitarie dovranno orientarsi verso strumenti che favoriscano la protezione dei dati fin dalla progettazione e con impostazioni predefinite.

. Il rapporto con il fornitore esterno dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico, soprattutto se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università.

. Il trattamento dei dati da parte dei fornitori delle piattaforme deve avvenire solo per le attività di didattica a distanza, nel pieno rispetto della protezione dei dati e delle indicazioni fornite dalle Istituzioni scolastiche e universitarie. I gestori delle piattaforme non potranno condizionare l'utilizzo dei servizi alla sottoscrizione di un contratto o al consenso al trattamento dei dati, da parte dei genitori o dello studente, per la fornitura di ulteriori servizi on line, che non siano collegati solo all'attività didattica. Sull'operato del fornitori vi sarà attento controllo da parte dell'Autorità per la privacy.

. Ai dati personali dei minorenni, per una possibile minore consapevolezza del rischio, va garantita una specifica protezione che deve riguardare, in particolare, l'utilizzo dei loro dati con obiettivi di marketing o di profilazione.

. Per informare e comunicare con gli alunni, gli studenti, i genitori, i docenti, le Istituzioni scolastiche e universitarie devono utilizzare un linguaggio comprensibile a tutti (anche ai minori), riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato. Non solo, dovranno trattare solo dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata.