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Tribunale vs Sindacato giornalisti della Calabria

ANSA - Reggio Calabria, 25 marzo 2010

"Sindacato dei giornalisti della Calabria soccombente in giudizio contro l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria e condannato al pagamento delle spese''. È quanto ha stabilito, secondo quanto riferisce una nota dell'Ufficio stampa del Comune, la Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, che ha rigettato il ricorso presentato dall'organizzazione di categoria, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagrazia Mammi'. ''Il sindacato - e' detto nella nota del Comune - si era rivolto al giudice per contestare una presunta violazione dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo di non essere stato coinvolto nella scelta dei criteri per individuare i sette giornalisti esterni selezionati con un bando pubblico dall'ente di Piazza Italia. Il Comune di Reggio Calabria, difeso dall'avv. Manuela Marciano, resistendo in giudizio ha sottolineato come i vertici dell'ufficio stampa di Palazzo San Giorgio abbiano bandito ed istruito le procedure concorsuali nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di informazione e comunicazione pubblica. La Legge 7 giugno 2000 n. 150, infatti, come rimarcato dall'Amministrazione comunale, prevede 'un'area speciale di contrattazione collettiva che non si e' mai conclusa' essendosi 'arenata a causa del defatigante contenzioso tra Fnsi ed Aran'''.

Il giudice del lavoro, informa l'Ufficio stampa, ha ritenuto ''infondata la domanda'' del Sindacato dei giornalisti, sottolineando come, nel caso in questione, ''non sussista alcun obbligo della pubblica amministrazione di informare preventivamente della costituzione degli uffici stampa ovvero di concertare con le organizzazioni sindacali dei giornalisti le modalità di assunzione o di selezione dei loro addetti''. Secondo il tribunale, nel ricorso proposto dal sindacato, ''la condotta antisindacale è individuata nell'omissione di informativa e concertazione in relazione alla stipula di contratti di consulenza, mentre non si può ravvisare dalle norme indicate l'obbligo del Comune di tali informative''. Anche perché 'non è sufficiente ''a far scattare l'obbligo di consultazione e/o informazione nei confronti della Pubblica Amministrazione il dettato unilaterale dello Statuto dell'associazione giornalisti, che vuol proporsi come interlocutore legittimato a promuovere gli interessi degli iscritti nei confronti di tutti i soggetti terzi''. ''Ma vi è di più - afferma ancora il Comune di Reggio -. Ad avviso del giudice, è da escludere categoricamente l'applicabilità, nei confronti dei giornalisti, della contrattazione collettiva in materia di enti locali. Dunque – è scritto a chiare lettere nel decreto del Tribunale - non può essere una rappresentanza sindacale della funzione pubblica a rivendicare il diritto di informazione su una selezione per giornalisti. Anche perché, viene rimarcato nella pronuncia del magistrato, il bando prevede una prestazione d'opera che trae origine 'da contratti di collaborazione (della durata di 14 mesi) e non da rapporto di dipendenza vero e proprio'.

La decisione del Tribunale conferma la legittimità e la trasparenza dell'agire dell'Ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria, che ha espletato le selezioni nei mesi scorsi''. ''Nonostante la consapevolezza di aver operato mantenendo la legge come stella polare e nell'interesse esclusivo dell'amministrazione - conclude la nota - i vertici dell'ufficio stampa, con grande spirito di responsabilità istituzionale, nelle more della pronuncia del giudice avevano sospeso la pubblicazione della graduatoria. Adesso che il decreto è stato notificato alle parti, il procedimento amministrativo sarà immediatamente riattivato e si concluderà in tempi brevissimi''.