Anche il Garante della privacy conferma il no già deciso da una Amministrazione comunale alla richiesto di accesso civico generalizzato, presentata da un cittadino, agli atti di una sanzione disciplinare inflitta ad un dipendente, contro il quale prevedeva peraltro un contenzioso dinnanzi al Giudice del lavoro.
Nel parere espresso nell'ambito del procedimento di riesame, previsto dalla normativa sulla trasparenza, l'Autorità ha richiamato le Linee Guida sull'accesso civico dell'Anac, le quali prevedono che l'accesso civico generalizzato vada, fra l'altro, respinto quando la conoscibilità indiscriminata dei dati personali potrebbe causare, all'interessato o ai suoi congiunti, danni legati alla sfera morale, relazionale e sociale, come nel caso considereato. Tra i motivi per il diniego dell'accesso, come valutato altresì dal Comune, è stata presa in considerazione la funzione pubblica svolta dal dipendente, che avrebbe potuto essere esposto a minacce, ritorsioni o turbative. Nel parere del Garante è sottolineato come la disciplina in materia di privacy stabilsca che ogni trattamento di dati debba essere effettuato nel rispetto dei diritti e della libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, tenendo conto anche dei diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio e in generale ai diritti inviolabili della persona.
Sono questi i motivi per cui il Garante ha ritenuto che l'accesso civico generalizzato alla sanzione disciplinare possa determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali del dipendente e ha confermato il diniego opposto dal Comune.
L'intervento del Garante si inserisce nell'ambito della procedura sull'accesso civico disciplinata dal decreto "trasparenza" (n. 33/2013) il quale prevede che, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istitiuzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è già previsto l'obbligo di pubblicazione. Tale diritto non è sottoposto ad alcuna legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.
L'accesso civico generalizzato può tuttavia essere rifiutato anche quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.
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