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Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale

"Rivedere l'ambito di estensione nell'applicazione della norma, riconsiderare l'applicazione per le Istituzioni non elettive, restringere la durata di vigenza della par condicio, superare il criterio dell'impersonalità dei comunicati stampa" sono obiettivi contenuti nel "Documento istruttorio conclusivo per la riforma della par condicio" che, nella sostanza, propone la modifica dell'articolo 9 della Legge 28/2000 ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica").

Il documento, presentato recentemente a Bologna, è nato da una esigenza espressa dai responsabili degli uffici stampa e della comunicazione delle Assemblee legislative di Regioni e Province autonome che, per la frequente attività elettorale, vedono interrompere la normale attività di informazione. Citato ad esempio il caso dell'Emilia Romagna: 12 interruzioni, quasi una ogni due mesi, negli ultimi due anni.

La norma sulla par condicio, emanata con il legittimo scopo di evitare abusi o personalizzazioni nella comunicazione e nell'informazione di pubblico servizio nei periodi di campagna elettorale, si legge nel documento "nel tempo ha scontato sempre di più prassi diversificate di applicazione e una comune difficoltà nel praticare il diritto-dovere di cronaca nell'informazione istituzionale, deputata al pluralismo".

Come ha spiegato l'estensore della modifica Gianluca Gardini, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Ferrara e alla Spisa di Bologna, c'è il rischio, in un Paese in cui si vota con continuità "di una sorta di paralisi quasi permanente di una funzione pubblica come l'informazione istituzionale, un vero e proprio servizio pubblico oggi d'importanza cruciale che, come tutti i servizi pubblici, non dovrebbe essere interrotto".

Le proposte di modifica:
1) rivedere l'ambito di applicazione della legge, oggi troppo esteso (elezioni, referendum), escludendo dalle limitazioni la comunicazione istituzionale degli Enti non interessati (altre amministrazioni comunali, provinciali, regionali) e rendendo più proporzionato il divieto.

2) Rivedere l'applicazione della legge in considerazione del fatto che i limiti alla comunicazione istituzionale non dovrebbero ricomprendere le Istituzioni i cui vertici non sono elettivi (Camere di Ccommercio, Asl, società partecipate, etc).

 3) Limitare il divieto a partire dalla comunicazione delle candidature (30 giorni prima del voto).

4) Rivedere l'impersonalità nella redazione dei comunicati istituzionali, distinguendo la comunicazione d'immagine, che dovrebbe essere sospesa, dalla comunicazione di servizio, che dovrebbe essere garantita anche in campagna elettorale, per non penalizzare i cittadini, anche in forma impersonale.

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