Sul "silenzio" della Pubblica Amministrazione una sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (15 settembre 2017) afferma che "è noto peraltro che non sussiste alcun obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunziarsi su di un'istanza del privato volta ad ottenere l'esercizio dei poteri di riesame di una situazione inoppugnabile, quale emerge nel caso di specie, ovvero nell'ipotesi di un'istanza di estensione 'ultra partes' del giudicato (cfr Consiglio di Stato, V, 3 maggio 2012, n. 2748) o pretestuosa.
Si tratta infatti di fattispecie espressione di un'amplissima discrezionalità, in quanto tali non coercibili dall'esterno, e che si pongono come deroga alla regola generale per cui, in presenza di una formale istanza del privato, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la proposta domanda sia irricevibile, inammissibile od infondata, non potendo rimanere inerte".
Anche se l'art. 2 della Legge 241/1990, impone di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati.
www.gazzettaamministrativa.it
Si tratta infatti di fattispecie espressione di un'amplissima discrezionalità, in quanto tali non coercibili dall'esterno, e che si pongono come deroga alla regola generale per cui, in presenza di una formale istanza del privato, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la proposta domanda sia irricevibile, inammissibile od infondata, non potendo rimanere inerte".
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