Dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle Province omonime e le sostituiscono in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone anche le funzioni (L. n. 56 del 07/04/2014 art. 1, comma 16).
Le Città metropolitane già costituite sono: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari (all'appello manca solo Reggio Calabria) e sono Enti territoriali di area vasta costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e disciplinati dalla Legge n. 56.
Da gennaio i sindaci dei Comuni capoluogo hanno assunto le funzioni di sindaco metropolitano e la Città metropolitana opera con proprio Statuto e propri organi, assumendo anche le funzioni di cui ai commi 44 e 46.
Lo scorso dicembre erano stati presentati i primi sei Statuti (Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Bari). Lo statuto è l'ordinamento che delinea lo "scheletro giuridico", la struttura organizzativa stabilendo gli organi, che detta le funzioni e che indica le modalità delle attività.
Negli statuti delle Città metropolitane sono contenuti anche elementi di valorizzazione di importanti obiettivi quali quello dello sviluppo economico e delle attività produttive e turistiche.
La Città metropolitana è un Ente senza facoltà legislative, ha un limitato potere regolamentare, però ha un ampio potere di pianificazione.
Rispetto ai Comuni che fanno parte della Città metropolitana si è stabilito, ad esempio, che la Città può attribuire la "titolarità" di determinate funzioni ai Comuni che hanno le capacità per svolgerle e che la Città metropolitana può dare assistenza tecnico- amministrativa. Resta tuttavia la criticità dell'assorbimento dei Comuni perché, le piccole dimensioni di molte Amministrazioni comunali contrastano con le moderne esigenze del traffico, del lavoro, della salute, del tempo libero e quant'altro che richiedono una dimensione "ottimale" dei Comuni ed il superamento dei precedenti modelli.
Legge del 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Art. 1 commi 16, 44 e 46 (L. 56/2014)
Per maggiori informazioni:
www.istat.it
www.ilquotidianodellapa.it
www.ilsole24ore.it
                    Le Città metropolitane già costituite sono: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari (all'appello manca solo Reggio Calabria) e sono Enti territoriali di area vasta costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e disciplinati dalla Legge n. 56.
Da gennaio i sindaci dei Comuni capoluogo hanno assunto le funzioni di sindaco metropolitano e la Città metropolitana opera con proprio Statuto e propri organi, assumendo anche le funzioni di cui ai commi 44 e 46.
Lo scorso dicembre erano stati presentati i primi sei Statuti (Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Bari). Lo statuto è l'ordinamento che delinea lo "scheletro giuridico", la struttura organizzativa stabilendo gli organi, che detta le funzioni e che indica le modalità delle attività.
Negli statuti delle Città metropolitane sono contenuti anche elementi di valorizzazione di importanti obiettivi quali quello dello sviluppo economico e delle attività produttive e turistiche.
La Città metropolitana è un Ente senza facoltà legislative, ha un limitato potere regolamentare, però ha un ampio potere di pianificazione.
Rispetto ai Comuni che fanno parte della Città metropolitana si è stabilito, ad esempio, che la Città può attribuire la "titolarità" di determinate funzioni ai Comuni che hanno le capacità per svolgerle e che la Città metropolitana può dare assistenza tecnico- amministrativa. Resta tuttavia la criticità dell'assorbimento dei Comuni perché, le piccole dimensioni di molte Amministrazioni comunali contrastano con le moderne esigenze del traffico, del lavoro, della salute, del tempo libero e quant'altro che richiedono una dimensione "ottimale" dei Comuni ed il superamento dei precedenti modelli.
Legge del 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni
Art. 1 commi 16, 44 e 46 (L. 56/2014)
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