La Sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 25 agosto 2017, specifica che ai sensi della L. 241/1990 quando vi è una richiesta massiva di atti "di cui non è plausibilmente dimostrata l'idoneità a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante, la quale si limita ad affermare genericamente che l’ottenimento di tale documentazione avrebbe permesso una ricostruzione più precisa delle circostanze di fatto, consentendole di meglio tutelare i propri diritti avanti alle competenti sedi” è lecito che l’Amministrazione dichiari inammissibile la domanda e opponga diniego.
Se si deve escludere che la titolarità del diritto di accesso risiede soltanto in una situazione funzionale all’esercizio di un interesse giuridicamente protetto e suscettibile di tutela giurisdizionale, la richiesta di accesso deve tuttavia sempre basarsi su un interesse percepibile, concreto e attuale.
Come si legge nella sentenza "Occorre ricordare che il diritto di accesso non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti. Segnalatamente, tale rimedio non si sostanzia in un'azione popolare e neppure può tradursi in un controllo generalizzato sulla legittimità dell'azione amministrativa, ma deve essere strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede. La posizione legittimante, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, deve essere peròò giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa".
Fonte: Gazzetta Amministrativa e P.A. sSiamo
Chi siamo
Contattaci
Lunedì della 9:30 alle 15:30
dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 14:30.
dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 14:30.
Via Marsala 8 - 20121 Milano
Comunicazione Pubblica
Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale