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Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale

Nel Codice dell'Amministrazione digitale (articolo 17 comma quater) è istituito, presso l'Agenzia per l'Italia Digitale-AgID, l'Ufficio per il difensore civico digitale al quale cittadini e imprese possono rivolgersi, in modo immediato e semplice, senza gravose formalità, senza intermediari professionali, senza dover compilare domande in carta da bollo, per segnalare Amministrazioni e concessionari di pubblici servizi che impediscono, a dispetto delle norme, la digitalizzazione, quindi l'innovazione, delle Pubbliche Amministrazioni per un efficiente servizio al cittadino.

Il difensore civico digitale, come si legge nel documento "Ricevuta la segnalazione, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale di Agid. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna Amministrazione".

Le funzioni del difensore civico sono quindi importanti in quanto esso oltre a poter (e dover) fare attività di educazione civica digitale, cioè far conoscere a cittadini e imprese, al di là delle norme, quali sono i loro diritti di cittadinanza digitale e come esercitarli, essendo un soggetto terzo, imparziale, competente e autonomo per legge, sarà una corsia preferenziale e diretta per esercitare i diritti di cittadinanza digitale sanciti dal CAD.