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Accesso agli atti e motivazione dell'istanza

Come recita la Legge 241 del 1990, l'accesso agli atti deve essere motivato con una richiesta rivolta all'Ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento ad una situazione giuridicamente rilevante.

A conferma una recente sentenza del Consiglio di Stato dice che "il diritto all'accesso documentale trattato, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e a favorire lo svolgimento parziale, non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente".

Ciò significa che l'accesso agli atti è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove questi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante.

L'onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell'istanza - dalla quale devono emergere senza ambiguità e incertezze i presupposti di cui sopra - si giustifica quindi con la necessità di consentire all'Amministrazione di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di legge per l'ostensione: il richiedente non può quindi pretendere che sia l'Amministrazione richiesta a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le eventuali ragioni fondanti l'istanza medesima.

da "Gazzetta Amministrativa" - cfr. Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 14/09/2017