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Archivio newsletter - Associazione Italiana per la Comunicazione Pubblica e Istituzionale

Il rapporto contrattuale delle P.A. con Facebook e Instagram

Uno studio promosso dal Corecom dell'Emilia Romagna sull'utilizzo e la gestione delle pagine istituzionali dei siti di social network delle Pubbliche Amministrazioni e i riflessi sulla tutela della par condicio valuta le policy da sempre attuate dai social network dell'azienda di Mark Zuckerberg.

Difatti, le condizioni d'uso di Facebook e di Instagram, al contrario di Twitter, non contemplano la possibilità per le persone giuridiche, siano esse pubbliche o private, di iscriversi ai servizi di social networking, cioè non consentono alle persone giuridiche di essere parte del contratto relativo. Un obbligo che costringe le Pubbliche Amministrazioni, per poter essere presenti e usufruire dei servizi sulle piattaforme di comunicazione orizzontale, a ricorrere alla registrazione di contratti con persona fisica che diventa, scrive lo studio "parte formale e sostanziale del contratto con il gestore della piattaforma per la fornitura del servizio di social networking". Una condizione che "rende critico, tra l'altro, anche il profilo dell'eredità digitale dell'account social".

Nello studio si parla anche di un ulteriore vincolo per le Pubbliche Amministrazioni: il perimetro di applicazione delle regole sulla par condicio per la comunicazione tramite social.

Sempre nel testo è scritto che "Vanno individuati i criteri che consentono di imputare alla Pubblica Amministrazione – e di qualificare come pubblica – la comunicazione veicolata a nome della prima tramite gli account social registrati da singoli dipendenti, che abbiamo concluso a proprio nome il relativo contratto con il gestore della piattaforma".  E ancora dallo studio, a proposito di imputazione della responsabilità civile, penale e amministrativa vi è negazione a "contrattare dei gestori delle maggiori piattaforme social network con le Organizzazioni dotate di personalità giuridica, costringe queste ultime a ricorrere a complesse strategie contrattuali per poter accedere ai servizi di comunicazione digitale orizzontale, che a loro volta generano complesse problematiche per quanto riguarda l'imputazione all'Ente della comunicazione veicolata dagli account social registrati dal dipendente-persona fisica nonché per quanto riguarda l’imputazione delle eventuali responsabilità (civili, penali e amministrative) originate dalla suddetta comunicazione".

L'unica possibilità per una Istituzione pubblica di utilizzare i social così da adempiere agli obblighi normativi di comunicazione pubblica, suggeriscono gli autori dello studio, è di incaricare la persona fisica titolare del profilo di aprire una pagina istituzionale all’interno del suo account personale intestata al suo Ente di riferimento.


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