Dopo che lo scorso novembre le autorità dell'UE per la tutela dei consumatori, sotto la guida dell'Autorità omologa francese e con il sostegno della Commissione europea, hanno inviato una lettera a Facebook, Twitter e Google+ per affrontare due aspetti preoccupanti: le frodi e le truffe on line per le quali hanno ricevuto un numero sempre più alta di reclami da parte di consumatori.
A metà marzo, le autorità stesse e la Commissione europea hanno incontrato gli operatori interessati che predisporranno entro un mese misure dettagliate su come conformarsi al quadro normativo dell'UE. La Commissione e le Autorità di tutela dei consumatori esamineranno le proposte definitive e, se non risulteranno soddisfacenti, le Autorità potrebbero ricorrere in ultima istanza a misure coercitive.
Gli operatori hanno convenuto di proporre cambiamenti, in particolare in due settori: le clausole e le condizioni abusive; le frodi e le truffe che inducono in errore i consumatori nel momento in cui utilizzano le reti sociali.
Per una maggiore chiarezza nelle condizioni di utilizzo o eliminazione delle clausole illegali, all'atto pratico significa che: le reti di social media non possono privare il consumatore del diritto di rivolgersi a un tribunale dello Stato membro di residenza; le reti di social media non possono chiedere al consumatore di rinunciare a diritti inderogabili, come il diritto di recedere da un acquisto on line; le clausole di utilizzo non possono limitare, nè escludere completamente la responsabilità della rete di social media in relazione alla prestazione del servizio stesso; i contenuti sponsorizzati non possono essere occultati, ma devono essere indentificabili in quanto tali; le reti di social media non possono modificare unilateralmente le clausole e le condizioni di utilizzo, senza informare chiaramente il consumatore circa la motivazione di tale modifica e senza dargli la possibilità di recedere dal contratto in tempo utile; le clausole di utilizzo non possono conferire all'operatore di social media un potere illimitato e discrezionale di rimozione dei contenuti; la risoluzione di un contratto da parte dell'operatore di social media dovrebbe essere disciplinata da regole chiare e non decise unilateralmente, senza motivo.
Per l'eliminazione delle frodi e delle truffe che inducono in errore il consumatore gli operatori di social media devono eliminare dai loro siti web eventuali frodi e truffe che potrebbero indurre in errore il consumatore, non appena vengono a conoscenza di tali pratiche. A tale proposito, le Autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori dovrebbero disporre di un canale di comunicazione standard diretto per segnalare le irregolarità agli operatori di social media (ad esempio, eventuali violazioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali o della direttiva sui diritti dei consumatori) e ottenere la rimozione dei contenuti, oltre ad informazioni relative agli operatori commerciali responsabili di tali violazioni. Ciò è in linea con la normativa UE in materia di protezione dei consumatori e con la direttiva sul commercio elettronico, che offre agli Stati membri la possibilità di definire apposite procedure per la rimozione o la disabilitazione dell'accesso ad informazione illecite.
Tra gli esempi di pratiche individuate vi sono le truffe rigurdanti i pagamenti effettuati dai consumatori; gli abbonamenti ingannevoli in cui si chiede al consumatore di iscriversi per un periodo di prova gratuito, ma senza dare informazioni chiare e sufficienti; la vendita di prodotti contraffatti; le finte promozioni, ad esempio, messaggi del tipo "vinci uno smartphone con 1 euro" si sono moltiplicati sui social media per poi rivelarsi dei veri e propri concorsi che, in realtà, comportavano la sottoscrizione occulta di un abbonamento a lungo termine per parecchie centinaia di euro all'anno.
Il Regolamento UE
Direttiva sul commercio elettronico
Direttiva sui diritti dei consumatori
Direttiva sulle clausole abusive nei contratti
Social media: rispettare le norme UE che tutelano i consumatori
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