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La legge per il contrasto al cyberbullismo, che definisce il fenomeno e prevede alcune azioni a disposizione delle vittime per ottenere l'oscuramento dei contenuti ritenuti offensivi (approvata in via definitiva il 17 maggio alla Camera dei Deputati) è stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale".
E poiché non se ne sa mai abbastanza qui di seguito, in breve, cosa prevede la legge.

Identikit del cyberbullo. Entra per la prima volta nell'ordinamento una precisa definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti on line (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Oscuramento del web. Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito Internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se entro 48 ore ciò non viene eseguito, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

- Docente anti-bullismo in ogni scuola. In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L'obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

- Il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoi istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia postale e associazioni territoriali.

- Ammonimento da parte del questore. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell'ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età.

- Piano d'azione e monitoraggio. Presso la Presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.